Bonus elettrico

Chi ne ha diritto
Possono ottenere il bonus tutti i clienti domestici intestatari di un contratto di fornitura elettrica, per la sola abitazione di residenza, appartenenti:
- ad un nucleo familiare con indicatore ISEE non superiore a 7.500 euro;
- ad un nucleo famigliare con più di 3 figli a carico e indicatore ISEE non superiore a 20.000 euro;
Ogni nucleo famigliare, che abbia i requisiti può richiedere per disagio economico sia il bonus per la fornitura elettrica che per la fornitura gas.
Se in casa vive un soggetto in gravi condizioni di salute che possiede i requisiti per il bonus per disagio fisico, la famiglia può richiedere anche questa agevolazione.
Come si richiede
La domanda va presentata presso il Comune di residenza o presso un altro ente designato dal Comune (CAF, Comunità montane) utilizzando gli appositi moduli.
Quali documenti servono per presentare la domanda?
- documento di identità
- eventuale allegato D di delega (se la domanda è presentata da un delegato e non dall’intestatario della fornitura)
- modulo A compilato. Anche se si richiede un solo bonus è sufficiente compilare i riquadri relativi alla sola fornitura (elettrica o gas) per la quale si sta facendo la domanda di agevolazione
- attestazione ISEE in corso di validità
- allegato CF con i componenti del nucleo ISEE
- l’allegato FN per il riconoscimento di famiglia numerosa, se l’ISEE è superiore a 7.500 euro (ma entro i 20.000)
è inoltre necessario avere a disposizione alcune informazioni reperibili in bolletta o nel contratto di fornitura:
- codice POD (identificativo del punto di consegna dell’energia). E’ un codice composto da lettere e numeri, che inizia con IT che identifica in modo certo il punto fisico in cui l’energia viene consegnata dal fornitore e prelevata dal cliente finale. Il codice non cambia anche se si cambia fornitore.
- la potenza impegnata o disponibile della fornitura.
I moduli sono documenti che costituiscono atto di notorietà, pertanto il loro contenuto deve essere veritiero.
I moduli sono reperibili oltre che su questa pagina, su SGAte (il sistema informativo attraverso il quale vengono gestite le operazioni e verificati i requisiti per l’erogazione del bonus) e presso i Comuni.
E’ possibile utilizzare un unico modulo (modulo A) per richiedere sia il bonus elettrico che quello del gas per disagio economico. In questo modo si compila una sola volta la domanda di ammissione allegando i documenti necessari da consegnare in Comune o al CAF.
E’ possibile delegare una terza persona per presentare la domanda?
Sì, compilando l’apposito modulo Allegato D per le deleghe.
Quanto vale il bonus e come viene erogato
Quanto vale il bonus per disagio economico?
Per l’anno 2014 questi sono i valori :
Numerosità familiare 1-2 componenti | € 72 |
Numerosità familiare 3-4 componenti | € 92 |
Numerosità familiare oltre 4 componenti | € 156 |
Come viene corrisposto il bonus elettrico?
Ogni bolletta riporta una parte del bonus proporzionale al periodo cui la bolletta fa riferimento.
Come si verifica che il bonus sia stato concesso e venga corrisposto?
Lo stato di avanzamento della propria richiesta di bonus può essere verificato:
- presso l’Ente dove è stata presentata la richiesta (il Comune di residenza, il CAF, la Comunità Montana, ecc.) con la ricevuta rilasciata alla consegna della domanda;
- chiamando il numero verde 800.166.654 fornendo il codice fiscale o il numero identificativo della richiesta;
- sul sito www.bonusenergia.anci.it, nella sezione riservata “Controlla on line la tua pratica” cui si accede con il proprio codice fiscale e le credenziali di accesso.
Le credenziali (User ID e password) vengono rilasciate dal Comune o dal CAF presso cui si è presentata la richiesta per il bonus.
Quanto tempo ci vuole prima di ricevere il bonus in bolletta?
Collegandosi al sito www.bonusenergia.anci.it, nella sezione riservata “Controlla on line la tua pratica” è possibile verificare lo stato di avanzamento della propria richiesta.
Le credenziali (User ID e password) vengono rilasciate dal Comune o dal CAF presso cui si è presentata la richiesta per il bonus.
Per quanto tempo viene riconosciuto il bonus?
Rinnovo e variazioni
Come si rinnova la domanda di bonus?
Il rinnovo può essere effettuato solo se sussistono ancora le condizioni di ammissione (ISEE, residenza ecc.) e si richiede presentando domanda presso gli uffici comunali o i CAF, circa un mese prima della scadenza dell’agevolazione in corso (se, ad esempio, il periodo di agevolazione va dal 1-1-2013 al 31-12-2013, il rinnovo deve essere presentato nel mese di novembre 2013 al fine di garantire la continuità dell’erogazione).
Il sistema SGAte invia un’apposita comunicazione a tutti i clienti che ricevono già il bonus in prossimità della scadenza, per ricordare la data utile per il rinnovo.
I moduli da utilizzare sono, in alternativa:
- Se ci sono variazioni rispetto alla domanda già presentata (ad esempio è cambiata la composizione della famiglia) ilmodulo A;
- Se non sono cambiate le condizioni rispetto alla precedente domanda il modulo RS (rinnovo semplificato).
Al momento del rinnovo il cliente deve presentare un’attestazione ISEE valida per il periodo in cui decorre l’agevolazione (circa 1 -2 mesi dopo la presentazione della domanda).
Quindi quando si presenta la domanda di rinnovo, la propria attestazione ISEE deve avere una data di scadenza non inferiore a 1-2 mesi.
Cosa bisogna fare in caso di variazioni (famiglia/reddito/residenza)?
Quindi, se durante i 12 mesi di agevolazione, cambia ad esempio, il numero dei componenti familliari o la situazione reddituale e patrimoniale del cittadino, queste possono essere recepite da SGAte solo al momento del rinnovo della domanda di ammissione al bonus.
Solo in caso di cambio di residenza durante il periodo in cui è già attivo il bonus elettrico, il cittadino deve recarsi presso il nuovo Comune (CAF) di residenza presentando il modulo VR (variazione residenza). Il bonus viene così trasferito in continuità sul nuovo contratto di fornitura elettrica (che deve essere attivo) fino alla scadenza originaria del diritto.
Ad esempio, se il cittadino aveva un bonus elettrico per il periodo dal 1 settembre 2013 al 31 agosto 2014 e a gennaio del 2014 trasferisce la propria residenza in altra città, deve presentare la domanda di variazione residenza nel nuovo comune e i mesi di bonus che mancano alla fine del periodo di agevolazione, vengono automaticamente scontati sulle bollette elettriche della fornitura attivata nella nuova residenza.
Cosa succede in caso di cambio del venditore di energia elettrica?
Può essere interrotta l’erogazione del bonus?
Se per esempio:
- I dati anagrafici dichiarati non sono corretti;
- La dichiarazione ISEE risulta non veritiera o non conforme ai limiti stabiliti;
- Il contratto di energia elettrica da “uso residente” diventa “non residente”;
- Il contratto di energia elettrica viene intestato ad altro soggetto (voltura o subentro);
- La tariffa da “uso domestico” diventa “uso non domestico”.
il cliente riceve una comunicazione da SGAte nella quale viene informato dell’interruzione (o revoca) della compensazione e dei motivi per cui ciò viene fatto.
ATTENZIONE: se il cliente non ha più i requisiti per il bonus (ad esempio cambia il soggetto intestatario della fornitura) deve informare il proprio venditore. In caso contrario, se il cliente continua a percepire il bonus senza averne titolo, viene attivata una procedura di recupero delle somme erogate a cui non ha più diritto.