MATERNITA’ OBBLIGATORIA
Il congedo di maternità è il periodo di attenzione obbligatoria dal lavoro riconosciuto alla lavoratrice durante il periodo di gravidanza e puerperio. Durante il periodo di assenza obbligatoria dal lavoro la lavoratrice percepisce un’indennità economica in sostituzione della retribuzione. Il diritto al congedo ed alla relativa indennità spettano anche in caso di adozione o affidamento di minori.
NON SPETTA AI PADRI LAVORATORI AUTONOMI
A chi è rivolto
- Lavoratrici dipendenti assicurate all’Inps;
- Libere professioniste iscritte alla Gestione Separata Inps;
- Lavoratrici autonome
Porta con te
- CARTA D’IDENTITA’ E CODICE FISCALE
- CODICE FISCALE DEL BAMBINO
- CERTIFICATO MEDICO CON DATA PRESUNTA DEL PARTO
- Per richiedere la flessibilità è necessario fornirsi di: CERTIFICATO MEDICO DELL’AZIENDA E DICHIARAZIONE DI RESPONSABLITA’ DEL DATORE DI LAVORO
- IN CASO DI INTERDIZIONE ANTICIPATA (GRAVIDANZA A RISCHIO) FORNIRSI DEL CERTIFICATO MEDICO ASL
Periodo di astensione
- 2 mesi precedenti la data presunta del parto (salvo flessibilità) e il giorno del parto
- Periodi di interdizione anticipata disposti dall’azienda sanitaria locale (per gravidanza a rischio) oppure dalla direzione territoriale del lavoro
- I 3 mesi successivi al parto (salvo flessibilità) e, in caso di parto avvenuto dopo la data presunta, i giorni compresi tra la data presunta e la data effettiva
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