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Congedi parentali

Il congedo parentale (in passato conosciuto come astensione facoltativa ed erroneamente chiamato anche permesso parentale) consiste nel diritto spettante sia alla madre e sia al padre di godere di un periodo di dieci mesi di astensione dal lavoro da ripartire tra i due genitori e da fruire nei primi dodici anni di vita del bambino. Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto in quanto disoccupato o lavoratore autonomo.
Non spettano ai lavoratori addetti a servizi domestici e familiari (colf e badanti) e ai lavoratoti a domicilio.

A chi è rivolto

  • Lavoratrici dipendenti assicurate all’INPS
    Periodo di congedo: un periodo di attenzione facoltativa dal lavoro che entrambi i genitori possono richiedere, fino al compimento dei 12 anni di età del bambino
  • Le libere professioniste iscritte alla Gestione Separata Inps;
  • Lavoratrici autonome
    Periodo di congedo: queste ultime due hanno un periodo di astensione facoltativa dal lavoro pari a tre mesi fruibile, in modo continuativo o frazionato, entro il primo anno di vita del bambino. Il diritto al congedo parentale decorre dal giorno successivo alla fine del periodo indennizzabile a titolo di maternità (ossia dal giorno successivo ai tre mesi dopo il parto)

Porta con te

  • CARTA DI IDENTITA’ E CODICE FISCALE
  • CODICE FISCALE DEL BAMBINO
  • COPIA DEL PROVVEDIMENTO DI ADOZIONE/AFFIDAMENTO


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One Comment to Congedi parentali

  1. Martino Antonio Giorgio ha detto:

    Sono un dipendente settore privato. Mia moglie pubblico, un bambino di 9euno di 2 anni e mezzo, mia moglie usufruisce già di congedo le rimangono 60 gioni volevo sapere se potevo usufruirne anche io, e se potevo prendere anche a ore. Tipo uscita o entrata ritardata o anticipata di due ore dal lavoro. Grazie

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