Pensione di anzianità
A CHI SPETTA
Il diritto alla pensione di anzianità, entro il 31 dicembre 2011, si perfeziona al raggiungimento di una quota data dalla somma tra l’età anagrafica minima richiesta e almeno 35 anni di contributi. Per i lavoratori dipendenti e iscritti ai fondi pensione sostitutivi ed integrativi, a partire dal 1° gennaio 2011, è necessario raggiungere quota 96 con almeno 60 anni di età:
- quota 96 (60 anni di età + 36 di contributi oppure 61 anni di età + 35 di contributi)
Per i lavoratori autonomi è necessario raggiungere invece quota 97 con almeno 61 anni di età:
- quota 97 (61 anni + 36 di contributi oppure 62 anni + 35 di contributi)
Il requisito minimo contributivo di 35 anni per il raggiungimento della quota deve essere perfezionato escludendo la contribuzione figurativa per disoccupazione ordinaria e malattia.
Si può andare in pensione a prescindere dall’età se si possiede un’anzianità contributiva di almeno 40 anni. In tale ipotesi, se il requisito minimo dei 35 anni di contribuzione effettiva è stato raggiunto, si utilizza anche la contribuzione figurativa per disoccupazione e malattia.
QUANDO SPETTA
I lavoratori che, a partire dal 1.1.2011, perfezionano i requisiti anagrafici previsti possono accedere alla pensione di anzianità con un “differimento” di:
- 12 mesi dalla data di maturazione dei requisiti se la pensione viene liquidata a carico del Fondo Lavoratori Dipendenti e dei fondi pensioni sostitutivi ed integrativi dell’Assicurazione Generale Obbligatoria;
- 18 mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti se la prestazione viene liquidata in una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi (coltivatori diretti, coloni e mezzadri, artigiani e commercianti).
La decorrenza della pensione è fissata dal primo giorno del mese successivo allo scadere dei mesi di differimento previsti.
È richiesta la cessazione di qualsiasi tipo di attività lavorativa alle dipendenze di terzi alla data di decorrenza della pensione. L’eventuale ripresa dell’attività lavorativa dipendente da parte del lavoratore che consegue la pensione di anzianità non può in alcun caso coincidere con la data di decorrenza del trattamento pensionistico. Non è, invece, richiesta la cessazione dell’attività svolta in qualità di lavoratore autonomo.
(cit.inps)
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